Il parere di un avvocato sulla questione delle registrazioni al servizio
Non esiste alcun profilo d’illegalità e/o contrarietà “dal punto di vista legale” nella richiesta di loggatura per accedere alla rete wi-fi comunale.Innanzitutto, perché le norme sopra richiamate hanno abolito l’obbligo di identificare personalmente gli utenti ed acquisirne copia del documento di identità, ma non hanno introdotto nessun divieto di effettuare una registrazione, in forma minima, effettuata attraverso la richiesta di login. Attività evidentemente non paragonabile, quanto pervasività ed incisività della privacy di chi accede alla rete wi-fi, agli adempimenti di “identificazione” cui al precedente decreto Pisanu.
Inoltre, le eventuali dichiarazioni rese in fase di registrazione attraverso login, non vengono verificate e/o controllate in nessun modo accontentandosi delle mere dichiarazioni rese dall’utente non venendo richiesto altro, tanto meno la trasmissione di copia di documento di identità o simile.
È bene comunque precisare che per l’accesso al wi-fi non vi è alcuna discriminazione, in quanto chiunque si può registrare al fine di utilizzare tale risorsa senza che gli sia richiesto il possesso di alcun particolare requisito e/o condizione a tal fine.
Non solo, con la registrazione, accesso ed utilizzo della rete wi-fi tra amministrazione ed utente si conclude un vero e proprio negozio giuridico, seppur privo di un corrispettivo economico da parte dell’utente.
Nell’ambito di tale rapporto, l’autonomia dei privati può lecitamente e legittimamente disciplinare il suo svolgimento come meglio ritiene, anche imponendo l’unico onere della preventiva registrazione per l’utilizzazione della rete da parte di chi vi voglia accedere. Senza che tale registrazione in nessuna maniera possa essere definita illegale, in quanto non viola nessun divieto di legge.
Bisogna tenere presente che il c.d. “mac-adress”, la cui registrazione è richiesta dalla legge nei confronti di chi si connetta a tali reti, non costituisce un criterio identificativo sicuro in quanto pur se preimpostato sulla scheda di rete dal costruttore, può essere modificato via software rendendo di fatto un computer anonimo rispetto al mac-adress ad esso attribuito dal produttore nel momento in cui acceda alla rete wi-fi.
Quindi la richiesta di login che punta a soddisfare molteplici esigenze, tra le tante cose può garantire quel livello minimo utile ad assicurare “la sicurezza delle comunicazioni e della tutela dell’ordine pubblico” quali elementi imprescindibili menzionati nelle stesse considerazioni fatte alla pagina n. 12 del disegno legge n.1248, prodromico alla redazione del Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69, il cui art. 10 ha liberalizzato tale tipo di connessioni.
Così la registrazione, risponde a molteplici istanze di sicurezza tanto dell’amministrazione quanto degli utenti. Ciò, consentendo che la prima non possa mai essere ritenuta dolosamente o colposamente corresponsabile di illeciti eventualmente commessi dagli utenti della rete senza fili. Mentre al secondo garantisce un minimo di sicurezza della sua identità digitale.
Avv. Pio Francesco Biavati
(fonte: rete civica Comune San Giovanni Rotondo)















