“Ritenuto insussistente il fumus boni iuris posto a fondamento della domanda cautelare”
Con decreto del 13 aprile 2026, il Tribunale di Bari aveva disposto la sospensione dell’assemblea e delle elezioni della BCC di San Giovanni Rotondo previste per il 30 aprile 2026, accogliendo il ricorso presentato da un gruppo di soci e candidati esclusi. Alla base della richiesta presunte irregolarità nella gestione del procedimento elettorale interno alla banca e contestazioni sulle procedure di esclusione di alcune liste.
L’ordinanza del Tribunale di Bari del 29 maggio 2026 ha rigettato in toto il provvedimento che aveva congelato l’iter di rinnovo delle cariche sociali.
Di seguito la nota stampa della BCC di San Giovanni Rotondo

Il Tribunale di Bari revoca la sospensione delle operazioni elettorali della BCC di San Giovanni Rotondo e rigetta integralmente il ricorso
La Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo comunica che il Tribunale di Bari – Sezione Specializzata in materia di Impresa – con ordinanza del 29 maggio 2026 ha revocato il provvedimento cautelare emesso il 13 aprile scorso e ha rigettato integralmente il ricorso proposto da un gruppo di soci e candidati.
All’esito del pieno contraddittorio tra le parti e dell’approfondita istruttoria svolta, il Tribunale ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris posto a fondamento della domanda cautelare, riconoscendo la legittimità dell’operato della Banca e della Commissione Elettorale.
L’ordinanza evidenzia, tra l’altro:
- la natura perentoria del termine del 1° marzo 2026 per la presentazione delle candidature;
- la tardività del completamento della documentazione presentata dai ricorrenti;
- la piena validità del Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato dall’Assemblea dei Soci del 18 maggio 2025;
- la correttezza dell’applicazione del quorum previsto per la presentazione delle liste;
- la conoscenza effettiva delle regole elettorali da parte dei promotori della lista esclusa;
- l’assenza di elementi concreti idonei a contestare la correttezza della base elettorale e del calcolo del quorum;
- il mancato raggiungimento, in ogni caso, del numero minimo di sottoscrizioni richiesto dal Regolamento.
Particolarmente significativo è il passaggio dell’ordinanza nel quale il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, comma 3, del codice di procedura civile, ravvisando una condotta processuale non conforme ai canoni di correttezza e lealtà processuale.
Per tale ragione, oltre alla revoca della sospensione e al rigetto del ricorso, il Tribunale ha condannato i ricorrenti e gli intervenuti al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata.
La Banca esprime soddisfazione per l’esito del giudizio, che conferma la correttezza, la trasparenza e la legittimità dell’intero procedimento elettorale svolto.
L’Istituto ringrazia il proprio Collegio Difensivo, composto dal Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi e dall’Avv. Flora Caputi, per l’attività svolta e ribadisce il proprio impegno ad operare nel rispetto delle regole, dei principi di sana e prudente gestione e nell’interesse dei soci, dei clienti e del territorio.

